Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione precisa i termini della sentenza del 31 gennaio
DROGA: CASSAZIONE, SANZIONI PER CONSUMO DI GRUPPO SUPREMA CORTE SPIEGA CHE REATO E' SEMPRE PUNIBILE
Roma, 6 Feb. 2013 (Ansa)
- Dopo la sentenza con la quale le Sezioni Unite penali della Cassazione, la scorsa settimana, hanno stabilito l'irrilevanza penale dell'acquisto di droga per
uso di gruppo, l'ufficio stampa dei supremi giudici chiarisce che comunque sono sempre applicabili le sanzioni amministrative per chi acquista o detiene stupefacenti
per uso personale o collettivo. Lo rende noto un comunicato dell'Ufficio stampa della Suprema Corte. ''Con la nuova decisione del 31 gennaio scorso, in corso
di deposito, le Sezioni Unite ? spiega l'Ufficio Stampa della Cassazione - hanno ritenuto che le modifiche introdotte con la legge di conversione del decreto
legge numero 272 del 30 settembre 2005 non siano rilevanti al fine di ritenere incriminabili l'acquisto o la de tenzione comuni di sostanze stupefacenti finalizzati
ad un uso personale''. ''La irrilevanza penale di simili condotte, negli stretti termini definiti dalla precedente sentenza delle Sezioni Unite del 1997
- prosegue la nota - non toglie che esse siano vietate e che il trasgressore sia assoggettabile a sanzione amministrativa'' .
Pertanto ''resta dunque fermo che in ogni caso di acquisto o di detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, effettuati in forma sia
individuale sia comune, conservano piena applicabilit? le sanzioni amministrative previste dagli artt. 75 e 75 bis'' del dpr numero 309 del 1990.
DROGA/CASSAZIONE: PER USO DI GRUPPO RESTA SANZIONE AMMINISTRATIVA
Roma, 6 Feb. 2013 (TMNews)
- Il consumo di doghe in gruppo non ? penalmente punibile ma resta comunque vietato e punito con la sanzione amministrativa: a precisarlo
? l'ufficio stampa della Corte di Cass azione, in riferimento alla sentenza pronunciata
dalle se! zioni unite penali nell'udienza del 31 gennaio. Il consumo di gruppo - spiega la suprema corte - era gi? stato definito non punibile penalmente
nel 1997 e la nuova decisione del 31 gennaio non fa altro che confermarlo anche dopo le modifiche legislative intervenute nel 2005,ma resta comunque vietato
e "in ogni caso di acquisto o di detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, effettuati sia in forma individuale sia comune, conservano
piena applicabilit? le sanzioni amministrative". La sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione del 31 gennaio sul c.d. consumo di droga di gruppo
"ha confermato - spiega l'ufficio stampa della suprema corte - l'interpretazione gi? affermata dalle stesse sezioni unite penali con la sentenza numero
4 del 28 maggio 1997 che aveva ritenuto non punibili penalmente e rientranti nella sfera dell'illecito amministrativo, di cui all'articolo 75 del
decreto presidenziale numero 309 del 1990, l'acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti destinate esclusivamente dall'uso personale che avvengano
per conto e nell'interesse anche di soggetti diversi dall'agente, quando ? certa fin dall'inizio l'identit? dei medesimi nonch? manifesta la loro volont?
di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo".
Quindi "con la nuova decisione del 31 gennaio scorso, in corso di deposito, le sezioni unite hanno ritenuto che le modifiche introdotte con la legge di conversione
del decreto legge numero 272 del 30 settembre 2005 non siano rilevanti a fine di ritenere incriminabili l'acquisto o la detenzione comuni di sostanze stupefacenti
finalizzati a un uso personale". Ma "la irrilevanza penale di simili condotte negli stretti termini definiti dalle sezioni unite del 1997, non toglie che esse siano
vietate e che il trasgressore sia assoggettabile a sanzione amministrativa. Resta dunque fermo in ogni caso di acquisto o di detenzione per uso personale di sostanze
stupefacenti, effettuati sia in forma individu ale sia comune, conservano piena applicabilit? le sanzioni amministr! ative previste dagli articoli 75 e 75 bis
del decreto presidenziale numero 309 del 1990".
DROGA: CASSAZIONE, PER USO DI GRUPPO SOLO SANZIONE AMMINISTRATIVA
Roma, 6 Feb. 2013 (Agi)
- L'"irrilevanza penale" del consumo di gruppo di stupefacenti "non toglie" che tali condotte "siano vietate e che il trasgressore sia assoggettabile
a sanzione amministrativa". Lo puntualizza la Cassazione, con un comunicato, riferendosi alla recente sentenza delle sezioni unite penali sull'uso di gruppo.
La sentenza, pronunciata gioved? scorso, ha confermato, ricorda la Suprema Corte, l'interpretazione gi? affermata dalle stesse sezioni unite penali nel 1997
(sentenza n.4/1997) che aveva ritenuto "non punibili penalmente e rientranti nella sfera dell'illecito amministrativo" previsto
dall'articolo 75 del Dpr 309/1990(Testo unico su stupefacenti), "l'acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti destinate esclusivamente
all'uso personale che avvengano per conto e nell 'interesse anche di soggetti diversi dall'agente, quando e' certa fin dall'inizio l'identit? dei medesimi,
nonch? manifesta la loro volont? di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo".
Con la nuova decisione della scorsa settimana, di cui ancora si attende il deposito delle motivazioni, la Cassazione ha ritenuto
che "le modifiche introdotte con la legge di conversione del dl n.272/2005 non siano rilevanti al fine di ritenere incriminabili l'acquisto
o la detenzione comuni di sostanze stupefacenti finalizzati a un uso personale".
Resta fermo, infine, osserva la Cassazione, che "in ogni caso di acquisto o di detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, effettuati
in forma sia individuale sia comune, conservano piena applicabilit? le sanzioni amministrative previste dagli articoli 75 e 75 bis del citato Dpr n.309/1990".